Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 28/12/2001 n. 448

b) un indennizzo di 51, 64 euro (pari a lire 100.000) a capo per gli stessi motivi, di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera a) deve intendersi nel senso che l'indennizzo è corrisposto all'azienda di allevamento, previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita. 4.La sospensione dei termini di cui al comma 2 dall'articolo 7-ter,co mma 6, del decreto legge 11 gennaio 2001 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamenti bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dall'influenza catarrale dei ruminanti di cui all'allegato I della decisione 2001/783/CEE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in cento rate mensili.

5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita, a partire dal 1o gennaio 2002, dalla seguente: "a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti : euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003".

Art. 67 (Programmazione negoziata in agricoltura).

1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.

2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1.

3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: "Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse."

Art. 68 (Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n.144)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al finanziamento per l'anno 2002 degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 69 (Semplificazione delle procedure di spesa)

1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e occupazione, con uno o più regolanti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, s proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.

Art. 70. (Disposizioni in materia di asili nido).

1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli asili nido quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

5. Le amministrazioni dello Stato e gl enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze e professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta su reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6,20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anno 2002, 2003 e 2004.

7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relativo alla costruzione di asili-nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.

8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 100 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2002-2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

Art. 71. (Disposizioni in materia di trasferimenti di beni demaniali)

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la successiva cessione ai aprovati, si applicano anche alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state seguite opere di urbanizzazione di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.

Art. 72. (Indennizzo delle aziende commerciali in crisi).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 è dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.

3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.

Art. 73. (Assegnazione di fondi).

1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Il limite di impegno quindicinale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n.448, per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla regione Veneto

Art. 74. (Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche). 1.Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive puntopunto".

2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale, sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle Comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.

Art. 75. (Cessione di credito della regione Sicilia).

1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, può formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.

Articolo. 76. (Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili).

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.

Art. 77 (Approvazione della decisione n.2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee)

1. E' approvata la decisione n.2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione. Titolo IV Norme finali

Art. 78. (Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

Pagina 22/23 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional